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Chi è soggetto all’obbligo assicurativo?
L’obbligo assicurativo si applica a tutte le imprese, fatta esclusione per gli imprenditori agricoli che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Quali beni sono soggetti a copertura obbligatoria?
Devono essere assicurati i seguenti beni aziendali:
• Terreni;
• Fabbricati e relativi impianti;
• Macchinari, impianti e attrezzature.
Non rientrano nell’obbligo assicurativo:
• Le merci;
• I fermi di attività;
• I mezzi di trasporto iscritti al pra.
• Qualsiasi altro bene non previsto nell’elenco precedente.
Quali sono i rischi definiti come catastrofali?
Il decreto stabilisce che i rischi considerati catastrofali ai fini dell’obbligo assicurativo sono:
• Terremoti;
• Alluvioni, inondazione ed esondazione;
• Frane.
Quali sono i livelli minimi di copertura richiesti e qual è la quota di danno che resta a carico dell’assicurato?
Le aziende devono stipulare una copertura assicurativa che garantisca un indennizzo minimo secondo la tabella sotto riportata:
Fino a 1.000.000,00 di euro di somme assicurate deve essere garantito il 100%. Resta a carico dell’assicurato il 15% del danno subito.
Da 1.000.001 a 30.000.000 di euro di somme assicurate limite indennizzo minimo non inferiore al 70% della somma assicurata. Resta a carico dell’assicurato il 15% del danno.
Oltre 30.000.000 ed in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150mio e oltre i 500 dipendenti nessun livello minimo di copertura obbligatorio.
Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell’assicurato.
Come viene determinato il costo della polizza?
Nulla cambia rispetto all’attuale situazione. La normativa non impone tariffe di legge.
Come già accade il rischio viene valutato per:
• Geolocalizzazione dei beni;
• vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività);
• Misure di prevenzione adottate dall’azienda.
Quali sono le sanzioni?
Chi non si adegua a questo obbligo non potrà accedere ad altre forme di aiuto statale, diverse dal risarcimento diretto del danno. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo (la legge non le cita espressamente) misure fondamentali come:
• la sospensione di mutui e tributi;
• la proroga dei versamenti contributivi;
• l’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti.
Quando entra in vigore il provvedimento?
31/03/2025 per chi non fosse già assicurato.
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